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IL 41BIS NON SI È FERMATO AL BIS
Di comidad (del 24/11/2022 @ 00:05:26, in Commentario 2022, linkato 6459 volte)
Nelle ultime settimane i media mainstream si sono occupati del caso dell’anarchico Alfredo Cospito, che sta scontando l’ergastolo ostativo nel carcere di Sassari. Cospito era stato dichiarato colpevole di un attentato dimostrativo contro i Carabinieri e per questo aveva subìto una dura condanna; sennonché, in uno degli slanci creativi a cui ormai la giurisprudenza della Corte di Cassazione ci ha abituati, il reato è stato riconfigurato come “strage”, sebbene non ci fossero stati morti e neppure feriti, e quindi è scattata la condanna all’ergastolo. Il metamorfismo concettuale operato dalla Corte per questa dilatazione del reato è risultato piuttosto oscuro, ma parrebbe che nel gesto attribuito a Cospito si sia scorto un intento di attacco alla personalità dello Stato, una sorta di lesa Maestà. Su certi aspetti il potere non cambia mai, perciò la cara e vecchia accusa di sacrilegio rimane uno dei suoi schemi ricorrenti, che si ritrova nei contesti più diversi. Lo Stato non esiste, è solo una chimera giuridica che copre un coacervo di bande, ma se glielo fai notare ci rimane male. Per questi suoi presunti assalti alla sacralità del potere, Cospito è inoltre sottoposto alle restrizioni previste dall’articolo 41bis e, per questo motivo, da alcune settimane è in sciopero della fame.

Del caso Cospito sono state tentate varie possibili spiegazioni. Alcuni lo hanno considerato un tipico esempio di sadismo burocratico, in cui vari organi di potere hanno fatto a gara tra di loro nel dimostrarsi più zelanti nell’accanirsi contro un soggetto debole; che poi moralmente debole non è, visto che ha il coraggio di sfidare i propri aguzzini. Altri hanno inquadrato l’episodio come manifestazione della cattiva coscienza di uno Stato in cronica sindrome emergenzialista, che finge di esorcizzare il proprio stesso caos scaricandone la colpa su un capro espiatorio ideale, cioè l’anarchico.
Altri ancora si sono invece concentrati sulla questione dell’ergastolo ostativo previsto dall’articolo 41bis, ipotizzando che la scelta di utilizzare a sproposito una normativa, che era stata presentata in funzione antimafia, contro uno che non ha nulla a che vedere con tutto ciò, fosse appunto dettata dallo scopo di screditare un regime carcerario rivelatosi utile per isolare i boss del crimine organizzato dalla loro rete di potere. Non si tratterebbe neppure di avventurarsi nell’operazione, politicamente molto rischiosa, di abolire il 41bis, ma semplicemente di creare una condizione di confusione, per cui se si tratta l’anarchico come un mafioso si potrebbe persino trattare il mafioso come un anarchico. Un’operazione mistificatoria di tal genere è resa possibile anche dal fatto che il 41bis non si applica automaticamente a certe categorie di reati, bensì viene imposto caso per caso, per cui, con l’opportuna dose di confusione, ci sarebbe spazio per qualsiasi discrezionalità o abuso, dato che la norma è già formulata di per sé in modo molto vago. Il 41bis è stato venduto all’opinione pubblica come norma antimafia, ma nel testo non mancano riferimenti ad altre categorie di reati come il “terrorismo”, che è una nozione molto generica ed applicabile anche alle opinioni. Nel 41bis c’è soprattutto l’appello ad una categoria ancora più generica, la famigerata “emergenza”, con la quale è possibile giustificare tutto ed il contrario di tutto.

Del resto c’è già il precedente del 1993, nel quale un ministro della Giustizia ritirò le misure di detenzione ai boss detenuti all’Ucciardone; e le giustificazioni addotte spaziarono dalle sottili disquisizioni giuridiche alle smaccate confessioni di aver condotto una trattativa con la mafia, con la motivazione, o con il pretesto, di evitare altre stragi. Il ministro si autoassolveva in quanto, secondo lui, non si poteva parlare di trattativa se non c’erano stati da parte sua rapporti diretti con la controparte mafiosa. Insomma, il 41bis non si è mai fermato al bis, ma ha assunto tante facce quante ne sono servite, tanto è vero che l’emergenzialismo consente di imporre o ritirare a piacimento la norma.
Tutte queste spiegazioni del caso di Cospito non sono necessariamente incompatibili l’una con l’altra; anzi, ognuna di esse potrebbe essere atta a descrivere questo o quel risvolto della vicenda. La cosa strana è che il 41bis ha sempre avuto l’alone di incostituzionalità, ciò sin dalla sua prima formulazione nel 1986. Quando la normativa fu ulteriormente modificata e inasprita nel 1992 col noto decreto Martelli-Scotti, il presidente della Corte Costituzionale dell’epoca offrì al governo il varco giuridico della provvisorietà; quindi una misura incostituzionale ma legittimabile in quanto “temporanea” (temporanea sì, però prorogabile). In effetti il 41bis si è rivelato tutt’altro che provvisorio, e inoltre soggetto a deroghe o imposizioni tutt’altro che trasparenti. All’opinione pubblica non si è mai ben chiarito neppure se la provvisorietà riguardasse solo l’applicazione della norma oppure anche la norma stessa. Tutto ciò rientra nel paradosso dell’emergenza: si può facilmente dichiararne l’inizio, ma poi diventa praticamente impossibile proclamarne la fine, e ciò è dovuto proprio alla vaghezza della nozione di emergenza.

In questi anni di emergenzialismo cronico è diventata molto popolare la formula del giurista tedesco Carl Schmitt, secondo la quale il sovrano sarebbe colui che è in grado di decidere lo stato di eccezione. Il realismo di Carl Schmitt oggi appare molto datato, poiché l’eccezione ora è diventata la regola. Non c’è neppure bisogno di sospendere le leggi, bensì è sufficiente chiamare un “costituzionalista” a spiegarci che c’è scritta quella cosa ma vuol dire esattamente il contrario. La legalità probabilmente non è mai esistita, ma oggi non ne è rimasta neppure la parvenza o la finzione. Abbiamo visto persino una legge per l’obbligo vaccinale non solo senza che vi fosse approvazione in via definitiva del siero in oggetto, ma addirittura con la pretesa che gli inoculati continuassero a firmare il modulo di consenso informato. Insomma, una legge che diventa essa stessa un reato di estorsione. Il bello dell’emergenzialismo è che funziona come una competizione a chi “osa” e spinge di più nel senso dell’allarmismo e dell’invocazione di misure punitive, anche le più deliranti.
Va tenuto presente che all’epoca di Schmitt, il dibattito giuridico considerava lo stato di eccezione, la sospensione delle garanzie costituzionali, solo nell’eventualità di insurrezione interna e di rischio di perdita del controllo del territorio nazionale. Oggi invece l’eccezionalità viene invocata per banalissime crisi finanziarie o epidemie. Se il realista Carl Schmitt è stato superato dalla realtà attuale, oggi ci si potrebbe magari inventare un iper-realista “Karl Schmidt” che aggiornasse la nota formula, stabilendo che è sovrano chi fosse in grado di decidere la fine dello stato di eccezione; solo che questo sovrano non c’è e non ci può essere. Ogni emergenza muove spesa pubblica, capitali di Borsa, bolle finanziario/mediatiche e cordate di lobby d’affari. Settori di business che languivano, come il digitale o il biotecnologico, grazie alla psicopandemia sono resuscitati a nuova vita. Qualunque autorità avesse tentato di frapporsi a questo tsunami di denaro, sarebbe stata travolta, per cui ha trovato conveniente assecondare la corrente.